Statuto dell’ Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT)
Statuto approvato dall’ assemblea costitutiva del 4 ottobre 2012
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Una nuova associazione per i Comuni ticinesi

Preambolo: i Comuni sono un pilastro dello Stato svizzero e ticinese
I Comuni sono uno dei tre livelli che concorrono a formare lo Stato della Confederazione Svizzera.
A livello svizzero l’importanza dei Comuni è ancorata nell’art. 50 della Costituzione che garantisce
l’autonomia comunale (nei limiti previsti dal diritto cantonale) e impegna la Confederazione
a
tenere conto delle possibili conseguenze sui Comuni del suo agire.
In Ticino l’art. 15 della Costituzione chiama espressamente i Comuni a svolgere, con il Cantone,
i
diversi compiti pubblici, mentre l’art. 16 affida loro tutti quelli che la legge non attribuisce né alla
Confederazione né al Cantone. L’art. 16 garantisce l’esistenza del Comune e la sua autonomia.
Consapevoli del ruolo che i Comuni vogliono continuare ad assumere con forza e responsabilità,
l’Associazione dei Comuni e delle Regioni di montagna Ticinesi (CoReTi), fondata nel 1954 quale
Lega dei Comuni Rurali e Montani, e l’Associazione dei Comuni Urbani Ticinesi (ACUTI), fondata
nel 1980, costituiscono l’Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT).


A. Disposizioni generali
Art. 1 Nome e sede
L’Associazione dei Comuni Ticinesi – ACT (in seguito Associazione) è un’associazione ai sensi
degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
L’Associazione ha sede al domicilio del Segretariato.

Art. 2 Scopo
L’Associazione ha lo scopo di:
• promuovere e difendere gli interessi pubblici dei Comuni ticinesi che sono il secondo
pilastro dello Stato e Repubblica del Cantone Ticino;
• favorire un vero partenariato tra i Comuni e il Cantone;
• mettere in atto e/o sostenere ogni iniziativa che possa contribuire a salvaguardare la loro
autonomia e la loro capacità di amministrazione autonoma.
Nella sua attività, l’Associazione dedicherà particolare cura a:
• considerare la diversità dei Comuni e delle loro esigenze anche a livello regionale;
• coordinare le diverse iniziative e proposte con gli Enti regionali per lo sviluppo (in seguito
ERS) in particolare per quanto riguarda i rapporti con le autorità cantonali.

Art. 3 Compiti
L’Associazione svolge in particolare i seguenti compiti:
• rappresentare gli interessi dei Comuni ticinesi a livello cantonale, in particolare per
affermare il loro ruolo nell’organizzazione dello Stato ed il loro diritto all’autonomia
nell’organizzazione e nello svolgimento dei compiti;
• promuovere la competenza e l’efficienza dei Comuni e la loro capacità di valorizzare,
direttamente o in collaborazione con altri attori pubblici o privati, le risorse e le particolarità
dei Comuni e/o delle regioni;
• favorire la collaborazione e la solidarietà tra i Comuni;
• studiare e trattare tematiche e dossier che interessano tutti i membri o una parte di essi e
informare i Municipi su tutte le questioni che interessano i Comuni;
• mettere a disposizione dei Comuni membri aiuti e consigli utili alla ricerca di soluzioni a
problemi puntuali;
• incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita del Comune.
Per adempiere questi compiti, l’ACT
• collabora con Uffici cantonali, associazioni e organizzazioni che perseguono gli stessi scopi
a livello cantonale e nazionale
• può promuovere o sostenere progetti o servizi che aiutino i Comuni a svolgere i loro
compiti.

Art. 4 Campi di attività
L’Associazione focalizza il proprio impegno e la sua attività negli ambiti relativi all’attività
istituzionale dei Comuni quali amministrazione; sicurezza; educazione, cultura e tempo libero;
politiche sociali; protezione dell’ambiente; finanze e fiscalità; ripartizione dei compiti tra Comuni e
Cantone, ecc.

Art. 5 Partenariato con il Cantone
L’Associazione concorda con altri enti le modalità di collaborazione e partenariato con il Consiglio
di Stato e l’Amministrazione cantonale e, in particolare, la designazione dei membri della
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni e di altre Commissioni consultive o gruppi di lavoro.

Art. 6 Membri e diritti di voto
Sono membri attivi i Comuni ticinesi.
Ogni membro attivo dispone di un voto.
Possono essere membri sostenitori, senza diritto di voto, altre associazioni o organizzazioni che si
occupano di tematiche di interesse comunale o regionale come pure persone fisiche o giuridiche
che sostengano gli scopi e l’attività dell’Associazione.

Art. 7 Adesione
Sono soci dell’Associazione i Comuni membri di CoReTi e ACUTI al momento dell’assemblea
costitutiva.. È riservato l’articolo 28.
Altri Comuni possono aderire all’Associazione con una dichiarazione scritta indirizzata al Comitato.
L’adesione dei membri sostenitori deve essere approvata dal Comitato (art. 15 lett. f)

Art. 8 Dimissioni
Le dimissioni possono essere inoltrate per la fine dell’anno civile. Esse devono essere comunicate
per iscritto all’Associazione almeno 3 mesi prima (entro il 30 settembre).

Art. 9 Esclusione
Il Comitato ha la facoltà di escludere i membri che non adempiono i loro obblighi nei confronti
dell’Associazione o ne ostacolano le iniziative.
L’esclusione deve essere comunicata al membro per iscritto e con l’indicazione dei motivi. Contro
la decisione del Comitato, entro 30 giorni, è ammesso ricorso alla successiva assemblea generale
che deciderà in modo definitivo.

B. Organizzazione
Art. 10 Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Comitato;
c) l’Ufficio di revisione.

I. Assemblea
Art. 11 Composizione e scadenze
L’Assemblea è l’organo supremo dell’Associazione ed è composta dai delegati designati di volta in
volta dai membri attivi.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno.

Art. 12 Compiti
L’assemblea ha il compito di:
a) definire gli obiettivi dell’Associazione;
b) approvare il rapporto annuale
c) approvare i conti annuali e il rapporto dell’Ufficio di revisione e dare discarico al Comitato
d) fissare le quote annuali dei membri attivi
e) eleggere il comitato
f) eleggere il/la presidente
g) designare l’ufficio di revisione
h) discutere e decidere i temi che le sono sottoposti dal Comitato
i) decidere i ricorsi contro l’esclusione dei membri (art. 9 cpv. 2)
j) l’adozione e la modifica dello statuto, sciogliere l’associazione
L’elezione del comitato, del presidente e dell’ufficio di revisione avviene in occasione
dell’assemblea generale ordinaria dell’anno successivo alle elezioni comunali generali.
La durata del mandato è di 4 anni.

II. Organizzazione dell’assemblea
Art. 13 Convocazioni, proposte, procedura
L’assemblea è convocata dal comitato. La data dell’assemblea deve essere annunciata con
almeno 1 mesi di anticipo. L’invito, con l’indicazione dell’ordine del giorno deve essere inviato al
più tardi 20 giorni prima.
All’assemblea possono partecipare (senza diritto di voto) i membri sostenitori ed altri
rappresentanti invitati dal comitato. Essi possono partecipare alla discussione secondo le
disposizioni della presidenza.
Un decimo dei membri attivi può chiedere al comitato la convocazione di un’assemblea
straordinaria indicando l’ordine del giorno. Un’assemblea straordinaria può essere convocata in
qualsiasi momento dal comitato o dall’ufficio di revisione.
Le proposte dei membri all’assemblea devono essere presentate per iscritto al comitato almeno
un mese prima della data annunciata dal comitato.
Il/la presidente – o in sua assenza un/a vicepresidente – presiede l’assemblea generale, partecipa
alle votazioni e alle elezioni.
Nelle votazioni decide la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità decide il voto del
presidente. Sono riservate le norme per la modifica degli statuti (art. 25) e per lo scioglimento
dell’associazione (art. 26)
Per le elezioni, nel primo turno decide la maggioranza assoluta, nel secondo turno la maggioranza
semplice. In caso di parità si procede al sorteggio.
Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano, salvo nei casi in cui la maggioranza dei
votanti decida diversamente.

III. Comitato
Art. 14 Composizione e costituzione
Il Comitato è composto da 7 a 15 membri.
Il Comitato si costituisce designando al suo interno uno/a o più vicepresidenti e determinando i
diritti di firma (art. 24).
Nella scelta dei membri del Comitato deve essere considerata una giusta rappresentanza delle
tipologie di Comuni e un’equa ripartizione regionale.
Il presidente e i membri del Comitato sono rieleggibili al massimo 2 volte (cioè per un massimo di
12 anni)

Art. 15 Compiti
Il comitato dirige l’Associazione secondo le indicazioni dell’Assemblea generale.
Il comitato ha in particolare i seguenti compiti:
a) definire la strategia dell’Associazione e le azioni necessarie al raggiungimento degli scopi
(art. 2) e all’assolvimento dei compiti (art. 3);
b) rappresentare l’associazione verso le Autorità e verso i terzi;
c) convocare l’Assemblea generale (riservato l’art. 13 cpv. 3);
d) preparare l’ordine del giorno e i temi da sottoporre all’assemblea;
e) adottare il preventivo annuale;
f) approvare l’adesione dei membri sostenitori e fissare le quote annuali a loro carico;
g) nominare il segretario ed eventuali suoi collaboratori/trici;
h) emanare il regolamento per il funzionamento del segretariato e ogni altro regolamento utile
all’organizzazione dell’associazione;
i) vigilare sulle attività operative del Segretariato;
j) elaborare la posizione dell’Associazione e rispondere alle procedure di consultazione. È
riservato l’art. 18;
k) decidere in merito alle questioni sottopostegli dal/la presidente o dal Segretariato;
l) decidere la creazione o la soppressioni di servizi dell’associazione a favore dei Comuni;
m) curare le relazioni con altre associazioni che a livello nazionale o nei cantoni perseguono
scopi simili;
n) svolgere i compiti non affidati ad altro organo.
Il comitato può delegare parte dei suoi compiti al Segretariato o affidare il disbrigo di compiti
particolari a singoli membri o costituire gruppi di lavoro.

Art. 16 Convocazione, proposte
Il comitato si riunisce su proposta del/la presidente tutte le volte che l’attività lo richiede.
Se possibile, il comitato fissa il calendario delle riunioni ordinarie per almeno un semestre.
La metà dei membri può chiedere per iscritto la convocazione di una seduta.
La convocazione di una seduta avviene di norma almeno 10 giorni prima della seduta con
l’indicazione dell’ordine del giorno. Le riunioni previste dal calendario semestrale possono essere
confermate o annullate entro termini più brevi.
Le proposte dei membri del comitato devono essere presentate almeno una settimana prima della
data fissata.

Art. 17 Modalità di decisione
Il comitato può validamente decidere se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni
vengono prese a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità decide il/la presidente.
Su proposta del/la presidente, il comitato può decidere anche attraverso una consultazione per email
dei suoi membri. In questo caso le decisioni sono prese a maggioranza dei membri. Su
richiesta di due o più membri la decisione è sospesa e rinviata alla riunione successiva.

Art. 18 Risposta alle consultazioni e prese di posizione
Il Segretariato informa al più presto i Comuni membri dell’Associazione sui temi e le principali
proposte sui quali il Cantone o altri Enti hanno aperto una consultazione e li invita a comunicargli le
loro osservazioni.
Il Comitato elabora una bozza di risposta e la invia ai Comuni per le loro osservazioni prima di
approvare la risposta definitiva.
Almeno un decimo dei membri attivi può chiedere che sulla risposta si pronunci un’assemblea
straordinaria oppure che l’Associazione rinunci ad una presa di posizione.
In questo caso, la bozza elaborata dal Comitato resta a disposizione dei singoli Comuni come
traccia per una risposta individuale.

IV. Segretariato
Art. 19 Compiti
Il Segretariato assicura la gestione delle attività dell’associazione secondo le direttive del Comitato
e, se necessario, delle norme del Regolamento organizzativo.
In particolare il Segretariato provvede all’amministrazione e alla contabilità dell’associazione,
nonché alle attività di informazione e comunicazione.
Il Segretario partecipa alle sedute del comitato ed è responsabile del verbale.

V. Ufficio di revisione
Art. 20 Composizione e compiti
L’Ufficio di revisione è formato dai rappresentanti di 3 soci attivi, designati dall’assemblea
generale.
All’Ufficio di revisione spetta il controllo dei conti dell’Associazione. Esso elabora ogni anno il suo
rapporto e presenta proposte all’Assemblea generale.

VI. Gruppi di comuni
Art. 21 Principio e modalità
I membri attivi possono costituire Gruppi di Comuni temporanei (cioè limitati ad un singolo oggetto)
o permanenti per l’esame di temi o interessi particolari.
I Comuni che intendono costituire un gruppo sono tenuti a chiedere l’avallo del comitato.
Il comitato può mettere a disposizione di un Gruppo di Comuni i servizi del Segretariato. La
ripartizione delle spese viene decisa caso per caso dal Comitato.

C. Disposizioni finanziarie
Art. 22 Finanziamento e responsabilità
L’attività dell’Associazione è finanziata con le quote annuali dei membri, contributi volontari e
indennità, redditi del patrimonio e ricavi per servizi e prestazioni a favore dei soci e di terzi.
Per gli impegni dell’Associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa una
responsabilità dei membri.

Art. 23 Tasse sociali
Le quote a carico dei Comuni sono stabilite annualmente dall’assemblea in base al numero degli
abitanti. Le quote a carico dei membri sostenitori sono stabilite annualmente in base ai criteri fissati al
momento dell’ammissione o ad accordi particolari.

D. Disposizioni finali
Art. 24 Diritto di firma
Per tutte le questioni che impegnano l’Associazione è necessaria la firma collettiva a due. Il
Comitato regola i dettagli.

Art. 25 Modifica degli statuti
Per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

Art. 26 Scioglimento (1)
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso con i ¾ dei voti espressi dall’assemblea
espressamente convocata. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale dell'Associazione verrà
versato ad un’Associazione con scopo analogo a quello di ACT e che sia al contempo al beneficio
dell’esenzione fiscale
.

Art. 27 Diritto complementare
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le norme del Codice civile
svizzero sul diritto associativo (art. 60 e ss. CCS).

Art. 28 Disposizione transitoria
In deroga all’art.8 i Comuni membri di CoReTi e ACUTI che sono soci dell’Associazione in
applicazione dell’art. 7 cpv. 1 possono inoltrare la disdetta entro il 31 dicembre 2012. La disdetta
ha effetto immediato.

Art. 29 Entrata in vigore
Il presente statuto è stato approvato in occasione dell’Assemblea costitutiva convocata a
Giubiasco il 4 ottobre 2012 ed entra immediatamente in vigore.

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(1) Testo modificato ed approvato dall’Assemblea dei Soci di ACT del 25.10.2023.


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